Art. 8.
(Presidente e vice presidente).

      1. Il presidente della Fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.
      2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e convoca e presiede il consiglio di amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione. Cessa dalla carica all'atto di cessazione dell'organo che lo ha eletto.
      3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.